Aggirato da Stato e Global Med il limite dei 750 mq che diventa “un divieto non divieto”.
La Terza Sezione del Tar Lazio presieduta da Giampiero Lo Presti ha dichiarato in parte inammissibili, in parte irricevibili e in parte rigettati i ricorsi presentati da Comune di Crotone e dalla Regione Calabria per l'annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, del 15/12/2016, con cui è stato rilasciato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «F.R 41.GM», nel Mar Ionio, zona marina “F” e tutti gli atti connessi, e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, del 15/12/2016, con cui è stato rilasciato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «F.R 42.GM» nel Mar Ionio, zona marina “F” e tutti gli atti connessi.
Il ricorso presentato quasi un anno fa dal Comune di Crotone e dalla Regione Calabria era stato inizialmente accolto in via cautelare dal Tar Lazio nel mese di marzo, ma con sentenza depositata il 25 novembre 2017 i giudici amministrativi hanno dichiarato in parte inammissibili, in parte irricevibili e in parte rigettati i ricorsi. Nella sentenza della Terza Sezione del Tar Lazio si legge: “ la normativa vigente non prevede un limite di 750 kmq. per permessi di ricerca conseguibili dal medesimo operatore ma consente che lo stesso possa risultare destinatario di più titoli abilitativi anche per aree contigue purché ognuno di essi sia rilasciato all’esito di distinti procedimenti posti in essere secondo le disposizioni in precedenza esaminate”.
Si ricorderà che uno dei punti maggiormente discussi in riferimento ai permessi contestati riguardava proprio quello che ai più era apparso un escamotage per aggirare la norma che stabilisce il limite massimo di 750 kmq. Global Med ha ottenuto permessi di ricerca di idrocarburi che riguardano due aree contigue che sommate superato il limite stabilito. Ebbene i giudici amministrativi sul punto ritengono che non vi sia violazione perché i permessi seppure rilasciati alla stessa società e per aree contigue sono stati rilasciati a seguito di distinti procedimenti. Il limite previsto dalla norma è stato fissato, motivano i giudici, non per la tutela e salvaguardia ambientale( per quello si deve fare riferimento il d. lgs. n. 152/2006 ), ma a tutela della concorrenza. Ma il punto centrale, nonostante la sentenza del Tar, resta, anzi si rafforza dopo la sentenza, è proprio l'elusione della legge n. 9/91.
Si ha la netta sensazione di trovarsi dinnanzi ad un “divieto non divieto”: esiste il limite di 750 kmq ma poco conta se frutto di due procedimenti distinti, poco conta se concessi alla medesima società, poco conta se due aree contigue concesse ad un'unica società diventano “chiaramente” un'unica grande area in cui fare ricerca! Se qualcosa si può rimproverare al Comune di Crotone ed alla Regione Calabria in questa vicenda è l'aver voluto puntare il dito non solo e non tanto sulla legittimità di un provvedimento che è evidente essere il frutto di un artificio legalizzato ( stando a quanto scritto dalla Terza Sezione del Tar), ma di aver buttato dentro, in modo confuso e superficiale tutte le rimostranze “social e da spot”, quasi per voler assecondare una spinta mediatica ed emozionale, piuttosto che produrre e proporre un ricorso ragionevole, ragionato e contestualizzato.
L'aver messo dentro i ricorsi le obiezioni di natura ambientale, che come rilevato dal Tar sono state tardive ( i decreti nn. 287 e 288 del 18 ottobre 2016 sono pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2016), ha distolto l'attenzione dall'unico aspetto che avrebbe , e che può ancora, bloccare i permessi: “il divieto ( ribattezzato) non divieto” dei 750 kmq. Comune e Regione hanno la possibilità di proporre ricorso avverso la sentenza della Terza Sezione del Tar Lazio al Consiglio di Stato, si spera che questa volta entrambi gli Enti preferiscano concretizzare e portare a casa il risultato e non solo “fare bella figura”!



