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Crotone: da lunedì scuole e negozi chiusi e spostamenti vietati

Da lunedì 29 marzo la Calabria passerà in zona rossa per effetto dell'aggravamento della situazione pandemica, che vede il numero dei casi positivi al 13,27% dei tamponi testati quotidianamente.

Anche se l'indice Rt puntuale, dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, al 24 marzo 2021, e relativo alla settimana 15-21 marzo 2021, è risultato lo stesso della settimana precedente (1.37), a preoccupare il Ministero della Salute è l'elevato numero dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati, oltre che l'aumento ormai costante dei pazienti ospedalizzati, vicino alla soglia critica del 40% di posti letto occupati.

Di seguito le regole imposte dal Ministero della Salute per i territori ricadenti in zona rossa (fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri)

SPOSTAMENTI

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

  • per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

MASCHERINE

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:

  • bambini sotto i 6 anni di età;
  • persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  • operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  • mentre si effettua l’attività sportiva;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

SCUOLA

In questa zona sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti). Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Obbligatorio per tutti l'utilizzo della mascherina anche in aula (ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni).

Secondo le nuove disposizioni del governo, dal 6 aprile anche nelle zone rosse si tornerà in presenza fino alla prima media.

BAR E RISTORANTI

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

  • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

NEGOZI E COMMERCIO

In zona rossa restano chiusi tutti i negozi ad eccezione di: generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie, lavanderie, prodotti agricoli e florovivaistici. Il responsabile di ogni attività commerciale aperta, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festiv

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